“Petardi vietati anche nel tragitto per lo stadio”, la Cassazione annulla l’assoluzione di cinque ultras del Lecce
ROMA/LECCE – Petardi e fuochi artificiali sono vietati non solo all’interno dello stadio (o di qualsiasi altro luogo in cui si svolga una manifestazione sportiva), ma anche lungo il tragitto per raggiungerlo. È l’ultima pronuncia della Cassazione, con la quale gli ermellini hanno annullato la sentenza di assoluzione nei confronti di cinque tifosi dell’Us Lecce, che furono fermati dalla polizia a Vicenza, nel maggio 2010, con al seguito un piccolo “arsenale”, composto da fumogeni, petardi e bombe carta. Secondo la Cassazione (terza sezione penale), infatti, come riportato nella recentissima sentenza, “il possesso di fuochi artificiali o oggetti analoghi è vietato, non solo nelle immediate adiacenze dei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive o in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni stesse, ma anche durante il trasferimento verso detti luoghi e, dunque, per tutto il tragitto necessario”. Il processo a carico dei cinque supporters leccesi si concluse nel febbraio 2013, quando il Tribunale di Vicenza assolse con formula piena – perché il fatto non sussiste – i tifosi accusati di aver introdotto materiale pirotecnico nelle adiacenze dello stadio “Romeo Menti” di Vicenza. Alla sbarra finirono Jacopo Coletta, 25enne, Mattia Gerardi, 25enne, Emanuele Leo, 32enne, Cristian Pinto, 39enne, e Giulio Sale, 24enne, tutti residenti nella provincia di Lecce. I cinque tifosi del Lecce, il 23 maggio del 2010, si recarono a Vicenza, per assistere alla partita del Lecce, che quel giorno avrebbe potuto festeggiare la promozione nella massima serie. I giovani furono fermati al casello autostradale di Vicenza Est (ad 8,5 km di distanza dal luogo della manifestazione sportiva) e furono perquisiti dagli agenti della Digos, che sequestrarono il materiale pirotecnico – 40 torce illuminanti, 11 “Mefisto Manna” e 6 bombe carta “Red Thunder” – di semplice consistenza e del genere rivendibile in libero commercio. Oltre a non potere assistere quel giorno alla gara di campionato, i cinque tifosi furono colpiti dal provvedimento del Daspo, applicato loro dal Questore di Vicenza, che impose il divieto assoluto di assistere – per la durata di 5 anni – a tutte le gare di calcio della serie A, B, Lega Pro e Nazionale Dilettanti, nonché a quelle della Nazionale italiana di calcio Maggiore, dell’Under 21, alle gare di Coppa Italia, Coppa Uefa e Champions League. La sentenza della Cassazione, che vieta il possesso di petardi e simili anche durante il percorso di avvicinamento allo stadio (o a qualsiasi altro luogo in cui hanno luogo manifestazioni sportive), rappresenta una novità importante in materia di sicurezza, che certamente è destinata a fare giurisprudenza. La “palla” ora passa alla Corte d’Appello di Venezia, cui spetterà riaprire il processo. C.T. corrieresalentino.it
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